Art. 2.
(Misure di prevenzione del mobbing).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con apposito decreto le singole fattispecie di violenza e di persecuzione ai danni dei lavoratori, rilevanti ai sensi della presente legge.
      2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a predisporre una campagna di informazione, utilizzando i più diffusi canali di comunicazione, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del mobbing e a fare conoscere gli strumenti attivati per contrastarlo.
      3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce in tutti i luoghi di lavoro pubblici strutture di monitoraggio, consulenza e assistenza, denominati «mobbing point», a cui il lavoratore che ritiene di essere vittima di atti persecutori può rivolgersi per ottenere tutela. I mobbing point, presso i quali operano consulenti del lavoro e assistenti sociali, hanno l'obbligo, in seguito alle segnalazioni ricevute e in collaborazione con le organizzazioni sindacali, di redigere un rapporto dettagliato da inviare al Ministero per gli opportuni provvedimenti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo e coordinamento con gli enti locali, istituisce altresì strutture di servizio a carattere territoriale, dotate di call center con numero verde, di ufficio di consulenza

 

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legale e di unità di assistenza psicologica, presso le quali possono rivolgersi i lavoratori di aziende private o singoli cittadini.